Art. 14.
(Patrimonio regionale).

      1. I beni appartenenti alla regione non compresi tra le categorie indicate all'articolo 13 costituiscono il patrimonio della regione stessa.
      2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione:

          a) le foreste;

 

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          b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

          c) le fonti di acque minerali e termali;

          d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

      3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio della regione stessa.