1. I beni appartenenti alla regione non compresi tra le categorie indicate all'articolo 13 costituiscono il patrimonio della regione stessa.
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione:
a) le foreste;
b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
c) le fonti di acque minerali e termali;
d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.
3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio della regione stessa.